Il regolamento dell'Avis Abruzzo
Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
L’Avis Regionale Abruzzo che aderisce all’AVIS Nazionale in virtù dell’assenso espresso dal Comitato Esecutivo del 10 dicembre 2004 è stata costituita il 19 marzo dell’anno 1972 e attualmente ha sede in Pescara, C.so Vittorio Emanuele II, n. 10.
Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell’Avis Regionale Abruzzo.
Art. 2 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell’Assemblea Regionale dei soci, cioè i legali rappresentanti dei soci persone giuridiche e i delegati soci persone fisiche, è accertata dalla Commissione Verifica Poteri, sulla base della documentazione inviata dalle rispettive Avis Provinciali sottordinate.
Tale documentazione consiste in:
1) Elenchi nominativi dei Presidenti e legali rappresentanti dei soci persone giuridiche;
2) Elenchi nominativi dei delegati dei soci persone fisiche;
3) Certificazione attestante l’avvenuto regolare pagamento delle quote associative;
4) Nominativo del Capo delegazione;
5) Copia del verbale dell’Assemblea Provinciale sottordinata, con relativi allegati.
Il delegato impedito è sostituito da un delegato supplente, individuato sulla base dei criteri definiti dall’Assemblea Provinciale di appartenenza.
Ogni Presidente delle Avis associate non può essere portatore di più di dieci deleghe di altro associato persona giuridica.
I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere delegati di soci persone fisiche.
La Commissione verifica poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da componenti eletti dalla Assemblea Regionale dell`anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.
Art. 3 - QUOTE SOCIALI
Le modalità di versamento delle quote sociali annuali all’Avis Regionale sono stabilite dall’Assemblea dei soci, mediante apposita delibera.
Art. 4 - L’ASSEMBLEA REGIONALE E DEGLI ASSOCIATI
La sede dell`Assemblea Regionale degli associati è stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo Regionale.
La convocazione dei soci persone giuridiche all’Assemblea Regionale è fatta con avviso scritto inviato - a mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica - al Presidente di ciascuna associata persona giuridica.
La convocazione dei delegati dei soci persone fisiche è inviata per iscritto, a mezzo servizio postale, per il tramite dell’Avis Provinciale.
Ai fini di un completo dibattito, ogni delegato di soci persone fisiche o legale rappresentante del socio persona giuridica potrà prendere visione della bozza della relazione associativa, dei bilanci e di ogni altro documento, presso la Segreteria dell’Avis Regionale.
La documentazione dovrà essere disponibile almeno 8 giorni prima dell’Assemblea.
Art. 5 - SEGRETARIO E TESORIERE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
Il Segretario procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della tenuta degli atti e del materiale inventariato nella sede, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l`attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne sorveglia l`esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti del caso. Il Segretario, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo Regionale, potrà altresì avvalersi di un collaboratore per la gestione degli aspetti tecnico-organizzativi della segreteria.
Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede; predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali secondo le modalità indicate statutariamente. Il Tesoriere si renderà disponibile alle eventuali richieste di chiarimenti dei Revisori dei Conti Regionali.
Art. 6 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
Il Consiglio Direttivo Regionale, su proposta del Tesoriere può deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una società di certificazione.
Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell`attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.
Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.
Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo Regionale, prima della sua presentazione all`Assemblea, alla quale espone la propria relazione.
Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio Direttivo Regionale ed al Presidente.
I Revisori hanno l`obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi, al Consiglio Direttivo Regionale e ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti.
Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile.
Art. 7 - COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall’eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso la Sede Regionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.
Ove il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione alla scadenza del termine, potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.
Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandone comunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.
Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.
Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l`assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso.
Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.
La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandata inviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate e al Presidente dell’Avis Regionale.
L`impugnazione della decisione di primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri e mediante comunicazione alla controparte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione.
L`impugnazione sospende l`efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell’art. 7 dello Statuto Nazionale.
Le sanzioni sono costituite dalla:
a) censura scritta;
b) sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalla qualifica e dalla attività di socio. Durante il periodo di sospensione, il socio non può partecipare alla vita associativa.
c) espulsione dalla associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l`obbligo di restituzione della tessera.
Il Segretario cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali competenti.
Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell`Avis Comunale o di base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all’espulsione del socio persona fisica, disporne la sospensione cautelare.
Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell`associazione, previo parere favorevole dell’Avis Comunale, di base o equiparata cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale.
Art. 8 - NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE
L’Avis Regionale Abruzzo deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato.
Tutte le operazioni relative all’amministrazione dell’Associazione devono essere disposte dal Presidente e supportate da idonea documentazione.
I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, e le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta dal Presidente, e dal Tesoriere e da eventuali delegati individuati con apposita delibera del Consiglio Direttivo Regionale.
Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Direttivo Regionale è tenuto - per il tramite del Tesoriere - a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa.
Art. 9 - CARICHE
L’accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri deve risultare da apposito verbale dell’organo di cui sono componenti.
Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che sia riferita esclusivamente ad atti o provvedimenti che possano configurare contrasto con gli interessi e le finalità dell’Associazione.
Per accertare se uno dei rapporti e/o condizioni evidenziati dal precedente comma possano effettivamente determinare una causa di incompatibilità relativamente alla carica sociale detenuta, occorre tenere conto del possibile pregiudizio che, per l’Associazione, potrebbe derivare dagli atti e/o provvedimenti adottati e/o adottandi dalle parti coinvolte.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 2 del Regolamento Nazionale, nell’Avis Regionale Abruzzo è inammissibile detenere contemporaneamente, ossia nel corso di un medesimo mandato, più cariche in organi associativi distinti.
Art. 10 - NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto concerne – rispettivamente – i soci, i doveri dei soci, il logo e i segni distintivi dell’Associazione, le benemerenze associative, gli organi, la costituzione e l’adesione delle associazioni locali si rinvia esclusivamente agli artt. 2, 3, 4, 7 e 8 del Regolamento Nazionale, approvato dall’Assemblea Generale degli Associati dell’AVIS Nazionale il 16 maggio 2004, che si applicano integralmente.
Allo stesso modo, le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate – oltre che dalle norme statutarie vigenti – esclusivamente dalle disposizioni di cui agli artt. 19-30 della Sezione Integrativa del Regolamento Nazionale, approvata dal Consiglio Nazionale dell’AVIS nella seduta dell’11 dicembre 2004, in attuazione del disposto di cui all’art. 19 del Regolamento medesimo, approvato dall’Assemblea Generale degli Associati il 16 maggio 2004.
E’ nulla pertanto – e, quindi, automaticamente non applicabile – ogni disposizione regolamentare in contrasto con le norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale, nonché del vigente Statuto dell’Avis Regionale Abruzzo.
-Approvato dal Consiglio Direttivo dell’Avis Regionale Abruzzo in data 15.12.2005.